ACCESSO AGLI ATTI

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Diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi

Il diritto di accesso è disciplinato dalla legge 241/90 modificata dalla legge 15/2005 e regolamentato dal DPR 184/2006.   Il diritto di accesso è il potere di esaminare i documenti, atti e provvedimenti amministrativi e di estrarne copia.   Il diritto di accesso ai documenti, atti e provvedimenti comprende gli allegati ai provvedimenti nonché gli atti che comunque costituiscano parte integrante dei provvedimenti stessi, purché appartenenti al medesimo procedimento.   L'accesso si estende anche a tutte le informazioni di cui l'Amministrazione sia in possesso.    Il diritto di accesso può essere esercitato da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, giuridicamente rilevante rispetto al documento di cui si è chiesto l'accesso.

E' necessario che il richiedente:

  • indichi elementi che facilitino l'individuazione dell'atto richiesto
  • specifichi l'interesse connesso alla richiesta del documento
  • dimostri la propria identità.

Il solo esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato, invece, al rimborso del costo di riproduzione nonché ai diritti di ricerca e visura, nonché all'imposta di bollo in caso di copia conforme.

I documenti di archivio del settore urbanistica sono gestiti direttamente dall'Ufficio a cui il cittadino può rivolgersi al tf 0564 561248


  Modulo di richiesta di accesso agli atti in *.doc
  Spiegazioni